COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
      (Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298).
      
	IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
      Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 
      dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;
      Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;
      Promulga
      La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:
       
      PRINCIPI FONDAMENTALI
       
      Art. 1.
      L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
      La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei 
      limiti della Costituzione.
       
      Art. 2.
      La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia 
      come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
      personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di 
      solidarietà politica, economica e sociale. 

      Art. 3.
      Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 
      legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
      opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
      È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
      sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 
      impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
      partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 
      economica e sociale del Paese.
       
      Art. 4.
      La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 
      promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
      Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e 
      la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso 
      materiale o spirituale della società.
       
      Art. 5.
      La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie 
      locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio 
      decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua 
      legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
       
      Art. 6.
      La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
       
      Art. 7.
      Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, 
      indipendenti e sovrani.
      I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei 
      Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione 
      costituzionale.
       
      Art. 8.
      Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
      Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di 
      organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con 
      l'ordinamento giuridico italiano.
      I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese 
      con le relative rappresentanze.
       
      Art. 9.
      La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica 
      e tecnica.
      Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
       
      Art. 10.
      L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto 
      internazionale generalmente riconosciute.
      La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in 
      conformità delle norme e dei trattati internazionali.
      Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio 
      delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha 
      diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni 
      stabilite dalla legge.
      Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
       
      Art. 11.
      L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli 
      altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 
      internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, 
      alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la 
      pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni 
      internazionali rivolte a tale scopo.
       
      Art. 12
      La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e 
      rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
       
       
      PARTE I
      DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
      
	TITOLO I
      RAPPORTI CIVILI
      
	Art. 13.
      La libertà personale è inviolabile.
      Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione 
      personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non 
      per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi 
      previsti dalla legge.
      In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla 
      legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti 
      provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore 
      all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 
      quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
      È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a 
      restrizioni di libertà.
      La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
       
      Art. 14.
      Il domicilio è inviolabile.
      Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non 
      nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per 
      la tutela della libertà personale.
      Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità 
      pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
       
      Art. 15.
      La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di 
      comunicazione sono inviolabili.
      La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità 
      giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
       
      Art. 16.
      Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte 
      del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in 
      via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può 
      essere determinata da ragioni politiche.
      Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di 
      rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
       
      Art. 17.
      I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
      Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto 
      preavviso.
      Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, 
      che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di 
      incolumità pubblica.
      
	Art. 18.
      I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, 
      per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
      Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche 
      indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere 
      militare.
       
      Art. 19.
      Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in 
      qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di 
      esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di 
      riti contrari al buon costume.
       
      Art. 20.
      Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una 
      associazione od istituzione non possono essere causa di speciali 
      limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua 
      costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
       
      Art. 21.
      Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la 
      parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 
      La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
      Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità 
      giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa 
      espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la 
      legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
      In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il 
      tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa 
      periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che 
      devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia 
      all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro 
      ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. 
      La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi 
      noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
      Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre 
      manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce 
      provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
       
      Art. 22.
      Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, 
      della cittadinanza, del nome.
       
      Art. 23.
      Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in 
      base alla legge.
       
      Art. 24.
      Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e 
      interessi legittimi.
      La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
      Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire 
      e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
      La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori 
      giudiziari.
       
      Art. 25.
      Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
      Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in 
      vigore prima del fatto commesso.
      Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi 
      previsti dalla legge.
       
       
      Art. 26.
      L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia 
      espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
      Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
       
      Art. 27.
      La responsabilità penale è personale.
      L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
      Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità 
      e devono tendere alla rieducazione del condannato.
      Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi 
      militari di guerra.
      
	Art. 28.
      I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono 
      direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e 
      amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi 
      la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
       
       
      TITOLO II
      RAPPORTI ETICO-SOCIALI
       
      Art. 29.
      La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale 
      fondata sul matrimonio.
      Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, 
      con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
       
      Art. 30.
      È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, 
      anche se nati fuori del matrimonio.
      Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti 
      i loro compiti.
      La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica 
      e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
      La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
       
      Art. 31.
      La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la 
      formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con 
      particolare riguardo alle famiglie numerose.
      Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti 
      necessari a tale scopo.
       
      Art. 32.
      La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e 
      interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
      Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non 
      per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i 
      limiti imposti dal rispetto della persona umana.
       
      Art. 33.
      L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
      La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole 
      statali per tutti gli ordini e gradi.
      Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di 
      educazione, senza oneri per lo Stato.
      La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali 
      che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro 
      alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di 
      scuole statali.
      È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di 
      scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio 
      professionale.
      Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto 

      di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello 
	Stato.
       
      Art. 34.
      La scuola è aperta a tutti.
      L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e 
      gratuita.
      I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 
      raggiungere i gradi più alti degli studi.
      La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni 
      alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per 
      concorso.
       
       
      TITOLO III
      RAPPORTI ECONOMICI
       
      Art. 35.
      La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
      Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
      Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi 
      ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
      Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla 
      legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
       
      Art. 36.
      Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e 
      qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e 
      alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
      La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
      Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali 
      retribuite, e non può rinunziarvi.
      
      Art. 37.
      La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le 
      stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro 
      devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e 
      assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
      La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
      La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce 
      ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
       
      Art. 38.
      Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per 
      vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
      I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi 
      adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, 
      invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
      Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento 
      professionale.
      Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti 
      predisposti o integrati dallo Stato.
      L'assistenza privata è libera.
       
      Art. 39.
      L'organizzazione sindacale è libera.
      Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro 
      registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
      È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano 
      un ordinamento interno a base democratica.
      I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati 
      unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti 
      collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti 
      alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
       
      Art. 40.
      Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo 
      regolano.
       
      Art. 41.
      L'iniziativa economica privata è libera.
      Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare 
      danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
      La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività 
      economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini 
      sociali.
       
      Art. 42.
      La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo 
      Stato, ad enti o a privati.
      La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne 
      determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di 
      assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
      La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo 
      indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
      La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e 
      testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
       
      Art. 43.
      A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o 
      trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad 
      enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o 
      categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a 
      fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di 
      preminente interesse generale.
      
	Art. 44.
      Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire 
      equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà 
      terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le 
      zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la 
      trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; 
      aiuta la piccola e la media proprietà.
      La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
       
      Art. 45.
      La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere 
      di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e 
      favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli 
      opportuni controlli, il carattere e le finalità.
      La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
       
      Art. 46.
      Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le 
      esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei 
      lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, 
      alla gestione delle aziende.
       
      Art. 47.
      La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; 
      disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
      Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, 
      alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento 
      azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
       
       
      TITOLO IV
      RAPPORTI POLITICI
       
      Art. 48.
      Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la 
      maggiore età.
      Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere 
      civico.
      Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o 
      per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale 
      indicati dalla legge.
       
      Art. 49.
      Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per 
      concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
       
      Art. 50.
      Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere 
      provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
       
      Art. 51.
      Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici 
      pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i 
      requisiti stabiliti dalla legge.
      La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, 
      parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
      Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del 
      tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di 
      lavoro.
       
      Art. 52.
      La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
      Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla 
      legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del 
      cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
      L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della 
      Repubblica.
       
      Art. 53.
      Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro 
      capacità contributiva.
      Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
      Art. 54.
      Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di 
      osservarne la Costituzione e le leggi.
      I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di 
      adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi 
      stabiliti dalla legge.
       
       
      PARTE II
      ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
      
	TITOLO I
      IL PARLAMENTO
       
      Sezione I
      Le Camere.
      Art. 55.
      Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della 
      Repubblica.
      Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei 
      soli casi stabiliti dalla Costituzione.
       
      Art. 56.
      La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
      Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
      Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle 
      elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
      La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il 
      numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo 
      censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i 
      seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base 
      dei quozienti interi e dei più alti resti.
       
      Art. 57.
      Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
      Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
      Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il 
      Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
      La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle 
      disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla 
      popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, 
      sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
       
      Art. 58.
      I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che 
      hanno superato il venticinquesimo anno di età.
      Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo 
      anno.
       
      Art. 59.
      È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente 
      della Repubblica.
      Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque 
      cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo 
      sociale, scientifico, artistico e letterario.
       
      Art. 60.
      La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque 
      anni.
      La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e 
      soltanto in caso di guerra.
       
      Art. 61.
      Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla 
      fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo 
      giorno dalle elezioni.
      Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle 
      precedenti.
       
      Art. 62.
      Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio 
      e di ottobre.
      Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa 
      del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei 
      suoi componenti.
      Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto 
      anche l'altra.
       
      Art. 63.
      Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di 
      presidenza.
      Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e 
      l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
       
      Art. 64.
      Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei 
      suoi componenti.
      Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il 
      Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta 
      segreta. 
      Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se 
      non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate 
      a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una 
      maggioranza speciale.
      I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno 
      diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere 
      sentiti ogni volta che lo richiedono.
       
      Art. 65.
      La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con 
      l'ufficio di deputato o di senatore.
      Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
       
      Art. 66.
      Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e 
      delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
       
      Art. 67.
      Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue 
      funzioni senza vincolo di mandato.
       
      Art. 68.
      I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle 
      opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
      Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del 
      Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, 
      né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o 
      mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza 
      irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un 
      delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
      Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento 
      ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e 
      a sequestro di corrispondenza.
      
      Art. 69.
      I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
       
       
      Sezione II
      La formazione delle leggi.
       
      Art. 70.
      La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
       
       
      Art. 71.
      L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle 
      Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge 
      costituzionale.
      Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da 
      parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in 
      articoli.
       
      Art. 72.
      Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del 
      suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, 
      che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
      Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge 
      dei quali è dichiarata l'urgenza.
      Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei 
      disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte 
      in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in 
      tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno 
      di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti 
      della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o 
      votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione 
      finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme 
      di pubblicità dei lavori delle commissioni.
      La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della 
      Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale 
      ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a 
      ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e 
      consuntivi.
       
      Art. 73.
      Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese 
      dall'approvazione.
      Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne 
      dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
      Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore 
      il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le 
      leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
       
      Art. 74.
      Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con 
      messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
      Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
       
      Art. 75.
      È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o 
      parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo 
      richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
      Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di 
      amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati 
      internazionali.
      Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad 
      eleggere la Camera dei deputati.
      La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla 
      votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la 
      maggioranza dei voti validamente espressi.
      La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
       
      Art. 76.
      L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo 
      se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per 
      tempo limitato e per oggetti definiti.
       
      Art. 77.
      Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che 
      abbiano valore di legge ordinaria.
      Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, 
      sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, 
      deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, 
      anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 
      cinque giorni.
      I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in 
      legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono 
      tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei 
      decreti non convertiti.
       
      Art. 78.
      Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri 
      necessari.
       
      Art. 79.
      L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza 
      dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e 
      nella votazione finale. 
      La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la 
      loro applicazione. 
      In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati 
      commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
       
      Art. 80.
      Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali 
      che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti 
      giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o 
      modificazioni di leggi.
       
      Art. 81.
      Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo 
      presentati dal Governo.
      L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per 
      legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
      Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi 
      tributi e nuove spese.
      Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi 
      per farvi fronte.
       
      Art. 82.
      Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
      A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in 
      modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di 
      inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le 
      stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
       
       
      TITOLO II
      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
       
      Art. 83.
      Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune 
      dei suoi membri.
      All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal 
      Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle 
      minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
      L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto 
      a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è 
      sufficiente la maggioranza assoluta.
       
      Art. 84.
      Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia 
      compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
      L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi 
      altra carica.
      L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
       
      Art. 85.
      Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
      Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei 
      deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, 
      per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
      Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, 
      la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere 
      nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
       
      Art. 86.
      Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non 
      possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
      In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del 
      Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati 
      indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici 
      giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o 
      manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
       
      Art. 87.
      Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità 
      nazionale.
      Può inviare messaggi alle Camere.
      Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
      Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa 
      del Governo.
      Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i 
      regolamenti.
      Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
      Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
      Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati 
      internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
      Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa 
      costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle 
      Camere.
      Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
      Può concedere grazia e commutare le pene.
      Conferisce le onorificenze della Repubblica.
       
      Art. 88.
      Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere 
      le Camere o anche una sola di esse.
      Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, 
      salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi 
      della legislatura.
       
      Art. 89.
      Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è 
      controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
      Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge 
      sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
       
      Art. 90.
      Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti 
      nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per 
      attentato alla Costituzione.
      In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a 
      maggioranza assoluta dei suoi membri.
       
      Art. 91.
      Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta 
      giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione 
      dinanzi al Parlamento in seduta comune.
       
      TITOLO III
      IL GOVERNO
      
	Sezione I
      Il Consiglio dei ministri.
      
	Art. 92.
      Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei 
      ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
      Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei 
      ministri e, su proposta di questo, i ministri.
       
      Art. 93.
      Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere 
      le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della 
      Repubblica.
       
      Art. 94.
      Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
      Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e 
      votata per appello nominale.
      Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere 
      per ottenerne la fiducia.
      Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del 
      Governo non importa obbligo di dimissioni.
      La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei 
      componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre 
      giorni dalla sua presentazione.
       
      Art. 95.
      Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del 
      Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed 
      amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
      I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei 
      ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
      La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e 
      determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
       
      Art. 96.
      Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati 
      dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle 
      loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del 
      Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme 
      stabilite con legge costituzionale.
       
       
      Sezione II
      La Pubblica Amministrazione.
      
	Art. 97.
      I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo 
      che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità 
      dell'amministrazione.
      Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le 
      attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
      Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, 
      salvo i casi stabiliti dalla legge.
       
      Art. 98.
      I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
      Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non 
      per anzianità.
      Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai 
      partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio 
      attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e 
      consolari all'estero.
       
       
      Sezione III
      Gli organi ausiliari.
      
	Art. 99.
      Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi 
      stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie 
      produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e 
      qualitativa.
      È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo 
      le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
      Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della 
      legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti 
      stabiliti dalla legge.
      
	Art. 100.
      Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di 
      tutela della giustizia nell'amministrazione.
      La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli 
      atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio 
      dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al 
      controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato 
      contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul 
      risultato del riscontro eseguito.
      La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di 
      fronte al Governo.
       
       
      TITOLO IV
      LA MAGISTRATURA
      
	Sezione I
      Ordinamento giurisdizionale.
       
      Art. 101.
      La giustizia è amministrata in nome del popolo.
      I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
       
      Art. 102.
      La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti 
      e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
      Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. 
      Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni 
      specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di 
      cittadini idonei estranei alla magistratura.
      La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo 
      all'amministrazione della giustizia.
       
      Art. 103.
      Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno 
      giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione 
      degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, 
      anche dei diritti soggettivi.
      La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica 
      e nelle altre specificate dalla legge.
      I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita 
      dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati 
      militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
       
      Art. 104.
      La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni 
      altro potere.
      Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente 
      della Repubblica.
      Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale 
      della Corte di cassazione.
      Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati 
      ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal 
      Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in 
      materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
      Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal 
      Parlamento.
      I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono 
      immediatamente rieleggibili.
      Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi 
      professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
      
	Art. 105.
      Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme 
      dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i 
      trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi 
      dei magistrati.
       
      Art. 106.
      Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
      La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche 
      elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici 
      singoli.
      Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere 
      chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, 
      professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che 
      abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per 
      le giurisdizioni superiori.
       
      Art. 107.
      I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal 
      servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a 
      decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i 
      motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario 
      o con il loro consenso.
      Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione 
	disciplinare.
      I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
      Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi 
      dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
       
      Art. 108.
      Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono 
      stabilite con legge.
      La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, 
      del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano 
      all'amministrazione della giustizia.
       
      Art. 109.
      L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
       
      Art. 110.
      Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano 
      al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei 
      servizi relativi alla giustizia.
       
       
      Sezione II
      Norme sulla giurisdizione.
      
	Art. 111.
      La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla 
	legge.
      Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di 
      parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la 
      ragionevole durata.
      Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato 
      sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura 
      e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle 
      condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, 
      davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che 
      rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e 
      l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni 
      dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; 
      sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua 
      impiegata nel processo.
      Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella 
      formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere 
      provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è 
      sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato 
      o del suo difensore.
      La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in 
      contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità 
      di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
      Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
      Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, 
      pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre 
      ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a 
      tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di 
      guerra.
      Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il 
      ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla 
      giurisdizione.
       
      Art. 112.
      Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
       
      Art. 113.
      Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela 
      giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli 
      organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
      Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a 
      particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
      La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli 
      atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti 
      dalla legge stessa.
      
TITOLO V
      LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
       
      Art. 114.
      La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.
       
      Art. 115.
      Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni 
      secondo i principi fissati nella Costituzione.
       
      Art. 116.
      Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia 
      Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari 
      di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
       
      Art. 117.
      La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei 
      principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le 
      norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello 
      di altre Regioni:
      ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla 
      Regione;
      circoscrizioni comunali;
      polizia locale urbana e rurale;
      fiere e mercati;
      beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
      istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
      musei e biblioteche di enti locali;
      urbanistica;
      turismo ed industria alberghiera;
      tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
      viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
      navigazione e porti lacuali;
      acque minerali e termali;
      cave e torbiere;
      caccia;
      pesca nelle acque interne;
      agricoltura e foreste;
      artigianato.
      Altre materie indicate da leggi costituzionali.
      Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di 
      emanare norme per la loro attuazione.
       
      Art. 118.
      Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate 
      nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, 
      che possono essere attribuite dalla leggi della Repubblica alle Province, 
      ai Comuni o ad altri enti locali.
      Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni 
      amministrative.
      La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole 
      alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro 
      uffici.
       
      Art. 119.
      Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti 
      da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, 
      delle Province e dei Comuni.
      Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in 
      relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le 
      loro funzioni normali.
      Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il 
      Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni 
      contributi speciali.
      La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità 
      stabilite con legge della Repubblica.
       
      Art. 120.
      La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito 
      fra le Regioni.
      Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera 
      circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
      Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte 
      del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
       
      Art. 121.
      Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo 
      presidente.
      Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla 
      Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. 
      Può fare proposte di legge alle Camere.
      La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
      Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica 
      della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti 
      regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla 
      Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
       
      Art. 122.
      Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del 
      Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei 
      consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti 
      dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che 
      stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
      Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta 
      regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad 
      altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
      Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di 
      presidenza.
      I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle 
      opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
      Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale 
      disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il 
      Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
       
      Art. 123.
      Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne 
      determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione 
      e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e 
      del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la 
      pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
      Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge 
      approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due 
      deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. 
      Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del 
      Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la 
      questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi 
      alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
      Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla 
      sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori 
      della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo 
      statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla 
      maggioranza dei voti validi.
       
      Art. 124.
      Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, 
      sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le 
      coordina con quelle esercitate dalla Regione.
       
      Art. 125.
      Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è 
      esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei 
      limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati 
      casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con 
      richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio 
      regionale.
      Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo 
      grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono 
      istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
       
      Art. 126.
      Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo 
      scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della 
      Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi 
      violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere 
      disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita 
      una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni 
      regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
      Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del 
      Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno 
      un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a 
      maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in 
      discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
      L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente 
      della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, 
      l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso 
      comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In 
      ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della 
      maggioranza dei componenti il Consiglio.
       
      Art. 127.
      Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario 
      che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel 
      termine di trenta giorni dalla comunicazione.
      La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed 
      entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se 
      una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della 
      Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono 
      subordinate ai termini indicati.
      Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal 
      Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli 
      interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio 
      regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.
      Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei 
      suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni 
      dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla 
      Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi 
      davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la 
      competenza.
       
      Art. 128.
      Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi 
      fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le 
	funzioni.
       
      Art. 129.
      Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale 
      e regionale.
      Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con 
      funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.
       
      Art. 130.
      Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della 
      Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di 
      legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti 
      locali.
      In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di 
      merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di 
      riesaminare la loro deliberazione.
       
      Art. 131.
      Sono costituite le seguenti Regioni:
      Piemonte;
      Valle d'Aosta;
      Lombardia;
      Trentino-Alto Adige;
      Veneto;
      Friuli-Venezia Giulia;
      Liguria;
      Emilia-Romagna;
      Toscana;
      Umbria;
      Marche;
      Lazio;
      Abruzzi;
      Molise;
      Campania;
      Puglia;
      Basilicata;
      Calabria;
      Sicilia;
      Sardegna.
       
      Art. 132.
      Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la 
      fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo 
      di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli 
      comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, 
      e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle 
      popolazioni stesse.
      Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli 
      regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, 
      siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
       
      Art. 133.
      Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove 
      Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della 
      Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
      La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi 
      istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro 
      circoscrizioni e denominazioni.
       
       
      TITOLO VI
      GARANZIE COSTITUZIONALI
      
	Sezione I
      La Corte Costituzionale.
       
      Art. 134.
      La Corte costituzionale giudica:
      sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e 
      degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
      sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo 
      Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
      sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della 
      Costituzione.
       
      Art. 135.
      La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un 
      terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in 
      seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed 
      amministrative.
      I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a 
      riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i 
      professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati 
      dopo venti anni d'esercizio.
      I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, 
      decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono 
      essere nuovamente nominati.
      Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e 
      dall'esercizio delle funzioni.
      La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla 
      legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è 
      rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di 
      giudice.
      L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del 
      Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione 
      di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
      Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, 
      oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un 
      elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che 
      il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse 
      modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
       
      Art. 136.
      Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di 
      legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia 
      dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
      La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai 
      Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, 
      provvedano nelle forme costituzionali.
       
      Art. 137.
      Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di 
      proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie 
      d'indipendenza dei giudici della Corte.
      Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la 
      costituzione e il funzionamento della Corte.
      Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna 
      impugnazione.
       
       
      Sezione II
      Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
      
	Art. 138.
      Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali 
      sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad 
      intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta 
      dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
      Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre 
      mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di 
      una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La 
      legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla 
      maggioranza dei voti validi.
      Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda 
      votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi 
      componenti.
       
      Art. 139.
      La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
       
       
       
      DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
       
      I
      Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato 
      esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il 
      titolo.
       
      II
      Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono 
      costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto 
      i componenti delle due Camere.
      
III
      Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati 
      senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati 
      dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere 
      senatori e che: 
      sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee 
      legislative; 
      hanno fatto parte del disciolto Senato; 
      hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea 
      Costituente; 
      sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 
      9 novembre 1926; 
      hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in 
      seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello 
      Stato.
      Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della 
      Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della 
      Consulta Nazionale.
      Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma 
      del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni 
      politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
       
      IV
      Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé 
      stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua 
      popolazione.
     
	V
      La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i 
      trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni 
      di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
       
      VI
      Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede 
      alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente 
      esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei 
      conti e dei tribunali militari.
      Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del 
      Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.
       
      VII
      Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario 
      in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme 
      dell'ordinamento vigente.
      Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione 
      delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei 
      limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
       
      VIII
      Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle 
      amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in 
      vigore della Costituzione.
      Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica 
      amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle 
      Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla 
      distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano 
      alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le 
      altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
      Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e 
      dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso 
      necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le 
      Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio 
      personale da quello dello Stato e degli enti locali.
       
      IX 
      La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, 
      adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza 
      legislativa attribuita alle Regioni.
       
       
      X
      Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano 
      provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma 
      restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 
	6.
       
      XI
      Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, 
      con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione 
      dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni 
      richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia 
      l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
       
      XII
      È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto 
      partito fascista.
      In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un 
      quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni 
      temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili 
      del regime fascista.
       
      XIII
      I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono 
      ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
      Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi 
      sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
      I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, 
      delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo 
      Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, 
      che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.       
       
      XIV
      I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
      I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come 
      parte del nome.
      L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi 
      stabiliti dalla legge.
      La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
       
      XV
      Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge 
      il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, 
      sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
       
      XVI
      Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla 
      revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi 
      costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente 
      abrogate.
       
      XVII
      L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, 
      entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della 
      Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
      Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente 
      può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie 
      attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 
      3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
      In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle 
      legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con 
      eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
      I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di 
      risposta scritta.
      L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente 
      articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo 
      o di almeno duecento deputati.
       
      XVIII
      La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato 
      entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea 
      Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
      Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun 
      Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, 
      affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
      La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella 
      Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
      La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale 
      della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
       
      Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.
       
      ENRICO DE NICOLA
      Controfirmano:
      Il Presidente dell'Assemblea Costituente :
      UMBERTO TERRACINI
      Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
      ALCIDE DE GASPERI
      Visto: il Guardasigilli GRASSI